La contraddittoria natura della cognizione predibattimentale nel sistema processuale penale del 1930 e del 1988
DOI:
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v11i2.1206Parole chiave:
predibattimento; punibilità; estinzione; ipotesi; convincimentoAbstract
Individuare una sentenza di contenuto e oggetto di merito nella fase predibattimentale del 1930, deriva (va) dal fatto che al provvedimento estintivo si attribui(va) la natura di decisione sostanziale in ipotesi; ciò, anche rispetto all’art. 469 c.p.p. 1988. Diversi erano gli orientamenti sul tema. Una parte della dottrina, ad esempio sosteneva che la declaratoria di estinzione costituiva una decisione di merito poiché presumeva il riscontro dell’assenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 152, comma 2, c.p.p. 1930, sia in fatto sia in diritto. La teoria stabiliva una indiscutibile simmetria tra cognizione e dovere punitivo. Il provvedimento esaminato, per tale motivo, non prevedendo l’obbligo di punire, presupponeva - sia pure in ipotesi - che venisse individuato il reato commesso cui si riferisce la rilevanza penale estintiva. Questo orientamento, si riteneva supportato dal confronto di questa pronunzia con le delibere di improcedibilità e improseguibilità dell’azione. Si argomenta(va) sul punto che, mentre queste ultime sancivano l’inesistenza di un valido processo e, quindi, la mancanza di un dovere punitivo del giudice, la prima, elidendo questo stesso obbligo, ne presuppone(va) per ciò stesso l’esistenza, e, cioè, il riferimento logico ad un reato commesso. In altre parole, si affermava che la declaratoria di estinzione si basasse su una esistenza ipotetica del reato e dunque della punibilità da parte del giudice. Viceversa, in adesione a condivisibile dottrina, sarà dimostrato che la decisione estintiva si connette (va) - anche nel codice del 1988 - all’esercizio di un potere di convincimento sui fatti, non solo ad una valutazione meramente ipotetica.
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